- Parte prima: Parte generale
- Capitolo uno: Obiettivi
- Articolo 101: Istituzione della zona di libero scambio
- Articolo 102: Obiettivi
- Articolo 103: Relazione con altri accordi
- Articolo 104: Relazione con gli accordi in materia di ambiente e conservazione
- Articolo 105: Portata degli obblighi
- Allegato 104.1: Accordi bilaterali e altri accordi ambientali e di conservazione
- Grazie per il tuo aiuto!
Parte prima: Parte generale
Capitolo uno: Obiettivi
Articolo 101: Istituzione della zona di libero scambio
Le parti del presente accordo, conformemente all’articolo XXIV dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, istituiscono una zona di libero scambio.
Articolo 102: Obiettivi
1. Gli obiettivi del presente accordo, elaborati più specificamente attraverso i suoi principi e regole, tra cui il trattamento nazionale, il trattamento della nazione più favorita e la trasparenza, sono:
- a) eliminare gli ostacoli al commercio e facilitare la circolazione transfrontaliera di beni e servizi tra i territori delle Parti;
- b) promuovere condizioni di concorrenza leale nella zona di libero scambio;
- c) aumentare sostanzialmente le opportunità di investimento nei territori delle Parti;
- d) fornire un’adeguata ed efficace protezione e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nel territorio di ciascuna parte;
- e) creare procedure efficaci per l’attuazione e l’applicazione del presente accordo, per la sua amministrazione comune e per la risoluzione delle controversie; e
- f) stabilire un quadro per un’ulteriore cooperazione trilaterale, regionale e multilaterale per ampliare e potenziare i vantaggi del presente accordo.
2. Le parti interpretano e applicano le disposizioni del presente accordo alla luce dei suoi obiettivi di cui al paragrafo 1 e conformemente alle norme applicabili del diritto internazionale.
Articolo 103: Relazione con altri accordi
1. Le parti affermano i loro diritti e obblighi reciproci esistenti nell’ambito dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e di altri accordi di cui sono parti.
2. In caso di incompatibilità tra il presente accordo e tali altri accordi, il presente accordo prevale nella misura dell’incompatibilità, salvo disposizioni contrarie del presente accordo.
Articolo 104: Relazione con gli accordi in materia di ambiente e conservazione
1. In caso di incongruenza tra il presente accordo e gli obblighi commerciali specifici stabiliti in:
- a) nella Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, fatta a Washington il 3 marzo 1973, modificata il 22 giugno 1979,
- b) nel Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, fatto a Montreal il 16 settembre 1987, modificato il 29 giugno 1990,
- c) la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, fatta a Basilea il 22 marzo 1989, alla sua entrata in vigore per il Canada, il Messico e gli Stati Uniti, o
- d) gli accordi di cui all’allegato 104.1,
tali obblighi prevalgono nella misura dell’incoerenza, a condizione che, se una parte può scegliere tra mezzi ugualmente efficaci e ragionevolmente disponibili per conformarsi a tali obblighi, essa scelga l’alternativa meno incoerente con le altre disposizioni del presente accordo.
2. Le parti possono convenire per iscritto di modificare l’allegato 104.1 per includere qualsiasi emendamento a un accordo di cui al paragrafo 1 e qualsiasi altro accordo ambientale o di conservazione.
Articolo 105: Portata degli obblighi
Le Parti assicurano che siano adottate tutte le misure necessarie per dare effetto alle disposizioni del presente accordo, compresa la loro osservanza, salvo disposizioni contrarie del presente accordo, da parte dei governi statali e provinciali.
Allegato 104.1: Accordi bilaterali e altri accordi ambientali e di conservazione
1. L’accordo tra il governo del Canada e il governo degli Stati Uniti d’America sul movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi, firmato a Ottawa il 28 ottobre 1986.
2. L’accordo tra gli Stati Uniti d’America e gli Stati Uniti Messicani sulla cooperazione per la protezione e il miglioramento dell’ambiente nella zona di confine, firmato a La Paz, Baja California Sur, 14 agosto 1983.
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Data modificata: 2016-11-30