O. Reg. 260/08: PERFORMANCE STANDARDS

Professional Engineers Act
Loi sur les ingénieurs

ONTARIO REGULATION 260/08

Performance Standards

Periodo di consolidamento: Dal 1 luglio 2016 alla data di valuta dell’e-Laws.

Ultima modifica: 29/16.

Storia legislativa: 91/14,29/16.

Questo regolamento è fatto solo in inglese.

CONTENUTI

PARTE I
STANDARD PRESTAZIONALI PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI, L’AMPLIAMENTO, ALLARGAMENTO E DEMOLIZIONE

Definizioni

Progettazione di determinati edifici

Costruzione di un edificio

Demolizione

Parte II
Norme di prestazione per la valutazione dei sistemi di acqua potabile

Rapporti di valutazione ingegneristica secondo il Safe Drinking Water Act, 2002 (sistemi di acqua potabile)

Parte III
NORME DI PRESTAZIONE PER LE RELAZIONI DI VALUTAZIONE DEL SITO AMBIENTALE

Rapporti di valutazione del sito ambientale

Parte IV
NORME DI PRESTAZIONE PER LE ISPEZIONI DI GRU A TORRE

Norma di prestazione delle gru a torre

parte i
Norma di prestazione per la costruzione di edifici, ampliamento, ristrutturazione e demolizione

Definizioni

1. In questa parte,

“edificio” significa un edificio come definito nel Building Code Act, 1992;

Progettazione di certi edifici

1.1 I seguenti sono prescritti come standard di prestazione per quanto riguarda la preparazione e la fornitura da parte di un ingegnere professionista di un progetto per la costruzione, l’ampliamento o la modifica di un edificio descritto nel paragrafo 2 del comma 12 (6) della legge:

1. Nel preparare il progetto, l’ingegnere professionista deve fornire informazioni sulla conformità dell’edificio al codice edilizio. Le informazioni devono essere organizzate in una tabella e devono essere elencate sotto le seguenti voci:

i. Descrizione del progetto (nuovo, aggiunta, alterazione, cambiamento d’uso).

ii. Occupazione o occupazioni principali.

iii. Categoria di importanza.

iv. Area dell’edificio.

v. Area lorda dell’edificio.

vi. Numero di piani sopra e sotto il livello.

vii. Altezza dell’edificio.

viii. Numero di strade e vie d’accesso.

ix. Classificazione dell’edificio.

x. Proposta di sistema Sprinkler.

xi. Requisiti dei tubi di livello.

xii. Requisiti di allarme antincendio.

xiii. Adeguatezza del servizio o della fornitura di acqua per scopi antincendio.

xiv. Se l’edificio è un edificio alto.

xv. Restrizioni di costruzione (combustibile, non combustibile o entrambi).

xvi. Informazioni sui mezzanini (numero, area, posizioni).

xvii. Carico di occupazione per piano e metodo di determinazione.

xviii. Fornitura di un design senza barriere.

xix. Presenza di materiali pericolosi nell’edificio.

xx. Requisiti di resistenza al fuoco degli assemblaggi orizzontali e degli elementi portanti.

xxi. Tipo di costruzione delle pareti esterne e requisiti relativi alle separazioni spaziali.

xxii. Requisiti dell’impianto idraulico.

2. L’ingegnere professionista deve garantire che la tabella sia apposta sul foglio più alto dei disegni che lui o lei prepara come parte della domanda di un permesso di costruzione per la costruzione, l’ampliamento o la modifica dell’edificio, o è incluso nei disegni in una posizione altrettanto evidente.

3. L’ingegnere professionista deve fornire una copia della tabella a qualsiasi altra persona che l’ingegnere professionista sa di essere responsabile, ai fini del codice di costruzione, per qualsiasi parte della progettazione della costruzione, ampliamento o modifica dell’edificio. O. Reg. 91/14, s. 2.

Costruzione di un edificio

2. (1) In questa sezione,

“costruire” e “costruzione” hanno lo stesso significato che nella Legge sul Codice Edilizio, 1992;

“piani e specifiche” significa un piano o altro documento che ha costituito la base per il rilascio di un permesso di costruzione e comprende qualsiasi modifica al piano o altro documento che sono autorizzati dal funzionario capo dell’edilizia come definito nella Legge sul Codice Edilizio, 1992. O. Reg. 260/08, s. 2 (1).

(2) I seguenti sono prescritti come standard di prestazione per quanto riguarda la revisione generale della costruzione di un edificio da parte di un ingegnere professionista come previsto dal codice edilizio:

1. L’ingegnere professionista, per quanto riguarda le questioni che sono disciplinate dal codice di costruzione, deve,

i. effettuare visite periodiche al cantiere per determinare, su una base di campionamento razionale, se il lavoro è in conformità generale con i piani e le specifiche per l’edificio,

ii. registrare le carenze riscontrate durante le visite in cantiere e fornire al cliente, all’appaltatore e al proprietario relazioni scritte delle carenze e delle azioni che devono essere intraprese per correggere le carenze,

iii. iii. rivedere i rapporti delle società indipendenti di ispezione e collaudo richieste nei piani e nelle specifiche e che riguardano direttamente il lavoro da rivedere,

iv. interpretare i piani e le specifiche per iscritto quando richiesto dal cliente, dall’appaltatore o dal proprietario, e

v. rivedere i disegni di fabbrica e i campioni presentati dall’appaltatore per coerenza con l’intento dei piani e delle specifiche.

2. L’ingegnere professionista può delegare uno o più ingegneri. L’ingegnere professionista può delegare una o più delle funzioni o dei requisiti descritti nel paragrafo 1 ad un’altra persona se è coerente con la pratica di ingegneria prudente di farlo e le funzioni o i requisiti sono eseguiti sotto la supervisione dell’ingegnere professionista. O. Reg. 260/08, s. 2 (2).

(3) La sottosezione (2) si applica con le necessarie modifiche al titolare di una licenza limitata, se il titolare intraprende una revisione generale della costruzione di un edificio. O. Reg. 260/08, s. 2 (3).

Demolizione

3. (1) In questa sezione,

“demolire” significa fare qualcosa nella rimozione di un edificio o struttura, a seconda dei casi, o di qualsiasi parte materiale di un edificio o struttura;

“piano di demolizione” indica un piano o un altro documento preparato da un ingegnere professionista, da un titolare di licenza limitata o da un titolare di licenza provvisoria in conformità al comma (3) per quanto riguarda la demolizione di un edificio o di una struttura, e include qualsiasi modifica al piano o ad altro documento apportata da un ingegnere professionista, da un titolare di licenza limitata o da un titolare di licenza provvisoria;

“metodologia” indica una descrizione dettagliata della procedura sistematica e sequenziale per tagliare, distruggere, rimuovere o altrimenti demolire un edificio o una struttura in modo da non mettere in pericolo la salute o la sicurezza delle persone o influenzare negativamente l’integrità di altri edifici, strutture, servizi pubblici sotterranei o fuori terra o qualsiasi altra proprietà reale;

“struttura” indica qualsiasi struttura permanente diversa da un edificio, compresi un ponte, una diga o una chiusa. O. Reg. 260/08, s. 3 (1).

(2) I seguenti sono prescritti come standard di prestazione per quanto riguarda la revisione generale della demolizione di un edificio da parte di un ingegnere professionista come previsto dal codice edilizio:

1. L’ingegnere professionista non deve intraprendere una revisione generale della demolizione di un edificio a meno che,

i. l’ingegnere professionista si è accertato che un permesso per la demolizione è stato rilasciato ai sensi del Building Code Act, 1992, e

ii. un piano di demolizione è stato preparato in relazione alla demolizione.

2. L’ingegnere professionista deve,

i. fare visite periodiche al sito di demolizione per determinare se la demolizione sta procedendo in conformità generale con il piano di demolizione,

ii. registrare qualsiasi deviazione materiale dal piano di demolizione trovato durante una visita del sito e non appena ragionevolmente possibile notificare il cliente, l’appaltatore e il proprietario per iscritto della deviazione e del parere dell’ingegnere professionista sull’impatto che la deviazione può avere sulla salute o la sicurezza di qualsiasi persona o l’integrità di qualsiasi altro edificio, struttura, utilità sepolta o fuori terra o qualsiasi altra proprietà reale,

iii. registrare qualsiasi condizione del sito o altri problemi relativi alla demolizione identificati durante una visita del sito che possono mettere in pericolo la salute o la sicurezza di qualsiasi persona o l’integrità di qualsiasi altro edificio, struttura, utilità sepolta o fuori terra o qualsiasi altra proprietà reale e non appena ragionevolmente possibile notificare il cliente, l’appaltatore e il proprietario per iscritto della condizione o altro problema,

iv. notificare al cliente, all’appaltatore e al proprietario per iscritto qualsiasi condizione del sito o altro problema che richieda la modifica del piano di demolizione,

v. rivedere i rapporti di tutte le società indipendenti di ispezione e prova richieste nel piano di demolizione e che riguardano direttamente il lavoro da rivedere, e

(3) I seguenti sono prescritti come standard di prestazione per quanto riguarda la preparazione di un piano di demolizione:

1. L’ingegnere professionista, il titolare di una licenza limitata o il titolare di una licenza provvisoria, prima di preparare un piano di demolizione per la demolizione di un edificio o di una struttura,

i. visita ed esamina il sito di demolizione al fine di valutare i limiti del sito e le condizioni adiacenti che possono influenzare il contenuto del piano di demolizione, e

ii. verificare le caratteristiche strutturali e le condizioni dell’edificio o della struttura conducendo una o più ispezioni dell’edificio o della struttura ed esaminando eventuali disegni o specifiche esistenti relativi all’edificio o alla struttura.

2. L’ingegnere professionista, il titolare di una licenza limitata o il titolare di una licenza provvisoria deve includere in un piano di demolizione elaborato in relazione alla demolizione di un edificio o di una struttura,

i. una descrizione delle caratteristiche strutturali e delle condizioni dell’edificio o della struttura come verificate dall’ingegnere professionista, dal titolare di una licenza limitata o dal titolare di una licenza provvisoria ai sensi del comma 1 ii,

ii. la metodologia che un appaltatore dovrebbe seguire nella demolizione dell’edificio o della struttura,

iii. una descrizione delle misure necessarie a garantire che la salute o la sicurezza di qualsiasi persona, compreso un occupante di un edificio in demolizione se l’edificio non viene liberato prima dell’inizio della demolizione come consentito dal codice edilizio, non sia messa in pericolo come risultato della demolizione,

iv. una descrizione delle misure necessarie per garantire che l’integrità di qualsiasi altro edificio, struttura, servizi sepolti o fuori terra o qualsiasi altra proprietà reale non sia influenzata negativamente come risultato della demolizione,

v. identificazione di tutti i servizi sepolti o fuori terra sotto o nel sito di demolizione e una descrizione dei requisiti per la loro disconnessione sicura, rimozione o protezione prima dell’inizio della demolizione,

vi. una descrizione di qualsiasi rischio ambientale che sarebbe o potrebbe sorgere come risultato della demolizione, e delle misure necessarie per affrontare il pericolo, con riferimento agli statuti comunali, provinciali o federali applicabili, regolamenti, norme, leggi, codici, standard o altra legislazione, e

vii. identificazione di qualsiasi ispezione o test da effettuare da una società indipendente durante la demolizione. O. Reg. 260/08, s. 3 (3).

(4) Un ingegnere professionista può delegare una o più delle funzioni o dei requisiti descritti nella sottosezione (2) ad un’altra persona se è coerente con la pratica di ingegneria prudente di farlo e le funzioni o i requisiti sono eseguiti sotto la supervisione dell’ingegnere professionista. O. Reg. 260/08, s. 3 (4).

(5) Un ingegnere professionista o un titolare di licenza limitata può delegare una o più delle funzioni o dei requisiti descritti nella sottosezione (3) a un’altra persona se è coerente con la pratica di ingegneria prudente di farlo e le funzioni o i requisiti sono eseguiti sotto la supervisione dell’ingegnere professionista o del titolare della licenza limitata. O. Reg. 260/08, s. 3 (5).

parte iI
Standard di prestazione per le VALUTAZIONI DEI SISTEMI DI ACQUA POTABILE

Rapporti di valutazione ingegneristica ai sensi del Safe Drinking Water Act, 2002 (sistemi di acqua potabile)

4. (1) In questa sezione,

“disponibile” significa, in riferimento a un documento, che esso è presente o immediatamente accessibile dal sito di un sistema di acqua potabile, sia in formato cartaceo che elettronico;

“sistema di distribuzione”, “sistema di acqua potabile”, “acqua grezza” e “fornitura di acqua grezza” hanno lo stesso significato del Safe Drinking Water Act, 2002;

“regolamento sui sistemi di acqua potabile” indica il regolamento 170/03 dell’Ontario (sistemi di acqua potabile) redatto ai sensi del Safe Drinking Water Act, 2002;

“apparecchiatura di controllo operativo” indica l’apparecchiatura installata in un sistema d’acqua potabile, o l’apparecchiatura portatile presente sul sito di un sistema d’acqua potabile, allo scopo di effettuare,

(a) controlli operativi, campionamenti e prove ai sensi della tabella 6 del regolamento sui sistemi d’acqua potabile, e

(b) la manutenzione e i controlli operativi ai sensi delle tabelle 8 e 9 di tale regolamento. O. Reg. 91/14, s. 3.

(2) I seguenti sono prescritti come standard di rendimento per quanto riguarda la valutazione di un sistema d’acqua potabile e la preparazione di una relazione di valutazione tecnica su un sistema d’acqua potabile ai sensi dell’allegato 21 del regolamento sui sistemi d’acqua potabile da parte del titolare di una licenza, licenza temporanea o licenza limitata:

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 17, il titolare deve compilare e consegnare la relazione in tempo utile per dare al proprietario del sistema d’acqua potabile una ragionevole opportunità di rispettare i requisiti di tempo stabiliti nell’allegato 21 del regolamento sui sistemi d’acqua potabile.

2. Il titolare deve garantire che il rapporto contenga tutte le informazioni che la sezione 21-5 dell’Allegato 21 del Regolamento sui sistemi d’acqua potabile richiede affinché il rapporto sia conforme a tale sezione.

3. Le informazioni e i pareri che il titolare fornisce nella relazione sono basati su osservazioni effettuate nel corso di una o più visite al sistema di acqua potabile dal titolare stesso o da una persona sotto il suo controllo, e il titolare deve includere nella relazione,

i. la data di ogni visita al sistema d’acqua potabile effettuata ai fini della stesura del rapporto dal titolare o da una persona sotto la sua supervisione,

ii. in ogni caso, il nome della persona che ha visitato il sistema d’acqua potabile, e

iii. nel caso di una visita effettuata da una persona sotto la supervisione del titolare, il titolo della persona e il suo rapporto con il titolare.

4. Il titolare deve determinare e identificare l’ubicazione dell’approvvigionamento di acqua grezza per il sistema di acqua potabile e deve fornire, come parte della relazione,

i. l’indicazione se la fonte dell’approvvigionamento di acqua grezza è acqua freatica, acqua superficiale o una combinazione delle due,

ii. Un piano del sito che mostri,

A. il confine del sistema di acqua potabile, qualsiasi caratteristica topografica significativa all’interno di questi confini, e un’indicazione della classificazione del sito che può avere un impatto sulla fonte di approvvigionamento di acqua grezza,

B. l’ubicazione di tutte le parti del sistema di acqua potabile utilizzate per la raccolta, lo stoccaggio e il trattamento dell’acqua grezza, e

C. il sistema di distribuzione utilizzato per distribuire l’acqua trattata agli utenti del sistema di acqua potabile, e

iii. le informazioni descritte al paragrafo 5 o 6 o entrambi, secondo le circostanze.

5. Se una qualsiasi parte della fonte di approvvigionamento di acqua grezza è costituita da acqua freatica, il titolare deve,

i. includere nel piano del sito l’ubicazione di qualsiasi pozzo che faccia parte del sistema di acqua potabile e l’ubicazione di qualsiasi corso d’acqua noto, scarichi, fosse settiche, campi di tegole e qualsiasi altra struttura che possa influenzare la qualità dell’acqua del pozzo, e

ii. includere nel piano del sito una descrizione delle caratteristiche fisiche di ogni pozzo che fa parte del sistema di acqua potabile, compresa, se disponibile, una copia del registro del pozzo, e l’indicazione se uno dei pozzi ottiene l’acqua da una fornitura di acqua grezza che è stata determinata ai fini della sezione 2 del regolamento sui sistemi di acqua potabile per essere acqua freatica che è sotto l’influenza diretta di acqua superficiale.

6. Se una qualsiasi parte della fonte di approvvigionamento di acqua grezza è costituita da acqua superficiale, il titolare deve indicare il nome del corpo idrico superficiale.

7. Il titolare deve fornire nella relazione una descrizione del sistema di acqua potabile, che deve includere, come minimo,

i. una stima del numero di persone servite dal sistema di acqua potabile,

ii. un diagramma schematico di qualsiasi processo di trattamento utilizzato nel sistema di acqua potabile al fine di soddisfare i requisiti della tabella 2 del regolamento sui sistemi di acqua potabile, e

iii. un elenco di tutte le apparecchiature di trattamento dell’acqua e di controllo operativo installato nel sistema di acqua potabile.

8. Il parere che il titolare fornisce ai fini della sottoclausola 21-5 (b) (i) dell’allegato 21 del regolamento sui sistemi d’acqua potabile per quanto riguarda la fornitura di tutte le attrezzature necessarie per garantire la conformità con l’allegato 2 di tale regolamento, deve essere rispetto a tutte le condizioni di flusso previste e le variazioni di qualità.

9. Oltre ai pareri che devono essere inclusi nella relazione dalla sezione 21-5 dell’allegato 21 del regolamento sui sistemi d’acqua potabile, il titolare deve fornire nella relazione il suo parere per quanto riguarda,

i. l’affidabilità delle attrezzature di trattamento dell’acqua e delle attrezzature di controllo operativo elencate al comma 7 iii e se ci sono ridondanze o problemi osservabili in esso, e

ii. le condizioni di funzionamento che devono essere mantenute per le apparecchiature di trattamento dell’acqua elencate al comma 7 iii al fine di garantire il rispetto dei requisiti di cui all’allegato 2 del regolamento sui sistemi di acqua potabile.

10. Il titolare deve,

i. elencare nel rapporto tutte le apparecchiature installate o utilizzate nel sistema di acqua potabile, comprese le apparecchiature di trattamento dell’acqua e le apparecchiature di controllo operativo di cui al comma 7 iii, che richiedono una manutenzione periodica, e

ii. esaminare i registri di manutenzione pertinenti e i programmi di manutenzione disponibili per le apparecchiature elencate al punto i, ed esprimere un parere in merito a

A. se le apparecchiature sono state ispezionate, testate, sostituite e calibrate con la frequenza raccomandata dal fabbricante delle apparecchiature,

B. se il fabbricante dell’apparecchiatura non raccomanda un programma di manutenzione, se il programma di manutenzione esistente per l’ispezione, il controllo, la sostituzione e la calibratura dell’apparecchiatura consenta un funzionamento affidabile del sistema di acqua potabile, e

C. se l’apparecchiatura viene ispezionata, controllata, sostituita e calibrata in modo che il sistema di acqua potabile sia conforme ai requisiti applicabili di cui alle tabelle 2, 6, 8 e 9 del regolamento sui sistemi di acqua potabile.

11. 11. Il titolare deve motivare i pareri di cui ai paragrafi 8, 9 e 10, nonché le informazioni tecniche e di altro tipo su cui si è basato per giungere a tali pareri.

12. Il titolare allega al rapporto,

i. un elenco di tutti i manuali disponibili e di tutte le informazioni analoghe relative al funzionamento e alla manutenzione delle apparecchiature di trattamento delle acque e delle apparecchiature di controllo operativo di cui al comma 10 i, e

ii. un elenco delle apparecchiature di trattamento delle acque e delle apparecchiature di controllo operativo di cui al medesimo comma per le quali tali manuali o informazioni non sono disponibili.

13. 13. Nel preparare il programma di manutenzione di cui alla clausola 21-5 (d) dell’allegato 21 del regolamento sui sistemi di acqua potabile, il titolare deve, fatto salvo il paragrafo 14, basare il programma di manutenzione sui programmi di manutenzione applicabili contenuti nei manuali e nelle informazioni di cui al paragrafo 12 i.

14. 14. Se non è disponibile un programma di manutenzione per un’apparecchiatura o se il titolare ritiene che il programma di manutenzione disponibile non garantisca il funzionamento affidabile del sistema di acqua potabile o l’osservanza dei requisiti applicabili delle tabelle 2, 6, 8 e 9 del regolamento sui sistemi di acqua potabile, il titolare elabora un programma di manutenzione per l’apparecchiatura che, se rispettato, garantirebbe tale funzionamento e tale osservanza.

15. 15. Se il titolare stabilisce che le apparecchiature di trattamento dell’acqua o le apparecchiature di controllo operativo di un sistema di acqua potabile possono essere aggirate, o scopre qualsiasi altro problema con il sistema di acqua potabile che, a suo parere, può portare alla fornitura di acqua trattata in modo improprio agli utenti del sistema di acqua potabile, ma non costituisce una mancanza di conformità all’allegato 2, 6, 8 o 9 del regolamento sui sistemi di acqua potabile, egli deve includere nella relazione una descrizione del problema, insieme a raccomandazioni che potrebbero risolvere il problema o ridurre i rischi ad esso associati.

16. Se in qualsiasi momento durante la valutazione del sistema d’acqua potabile o la preparazione del rapporto, il titolare stabilisce che il sistema d’acqua potabile non è conforme a un requisito della tabella 2, 6, 8 o 9 del regolamento sui sistemi d’acqua potabile e che la mancanza di conformità può portare alla fornitura di acqua trattata in modo improprio agli utenti del sistema d’acqua potabile, informa immediatamente per iscritto il proprietario del sistema d’acqua potabile del fatto, identificando le disposizioni del regolamento sui sistemi d’acqua potabile alle quali il sistema d’acqua potabile non è conforme e i problemi che devono essere risolti, e raccomandando le modifiche che porterebbero il sistema d’acqua potabile in conformità.

17. Se il titolare effettua la determinazione descritta nel paragrafo 16, il titolare non deve completare il rapporto, fatto salvo il paragrafo 18.

18. Se il proprietario del sistema d’acqua potabile notifica per iscritto al titolare che le modifiche raccomandate al paragrafo 16 sono state apportate, il titolare esamina le modifiche e se, a suo parere, il sistema d’acqua potabile modificato è conforme alle tabelle 2, 6, 8 e 9 del regolamento sui sistemi d’acqua potabile, il titolare completa la relazione.

19. 19. Al completamento di un rapporto, il titolare deve prontamente firmare e consegnare al proprietario del sistema di acqua potabile una dichiarazione, nella forma fornita a tal fine dal Ministero dell’Ambiente, contenente l’opinione del titolare che deve essere fornita ai fini della clausola 21-5 (b) dell’Allegato 21 del regolamento sui sistemi di acqua potabile. O. Reg. 91/14, s. 3; O. Reg. 29/16, s. 4.

parte iII
Standard di prestazione per i RAPPORTI DI VALUTAZIONE DEL SITO AMBIENTALE

Rapporti di valutazione del sito ambientale

5. (1) In questa sezione,

“valutazione ambientale del sito” significa un’indagine in relazione al terreno per determinare la condizione ambientale della proprietà, e include una valutazione ambientale del sito di fase uno o una valutazione ambientale del sito di fase due ai sensi del regolamento 153/04 dell’Ontario (Registrazioni della condizione del sito – Parte XV.1 O. Reg. 91/14, s. 3.

(2) Un titolare di licenza, licenza temporanea o licenza limitata che prepara o supervisiona la preparazione di un rapporto come parte di una valutazione ambientale del sito deve garantire che quanto segue sia incluso nella pagina della firma del rapporto:

1. Nel caso di un rapporto per una valutazione ambientale del sito di fase uno o una valutazione ambientale del sito di fase due ai sensi del regolamento dell’Ontario 153/04 (record di condizione del sito – Parte XV.1 della legge), una dichiarazione che gli obiettivi e i requisiti stabiliti in tale regolamento per una valutazione del sito ambientale di fase uno o una valutazione del sito ambientale di fase due, a seconda dei casi, sono stati applicati nello svolgimento della valutazione del sito ambientale e nella preparazione del rapporto.

2. In ogni altro caso, una dichiarazione che specifica quali obiettivi, requisiti o standard sono stati applicati nello svolgimento della valutazione del sito ambientale e nella preparazione del rapporto. O. Reg. 91/14, s. 3.

parte IV
Standard di prestazione per le ispezioni delle gru a torre

Standard di prestazione delle gru a torre

6. Gli standard di prestazione per l’ispezione di una gru a torre in conformità con le sezioni 158 e 159 del regolamento dell’Ontario 213/91 (Progetti di costruzione) fatto in base all’Occupational Health and Safety Act sono prescritti nel documento intitolato “Review of Tower Cranes as Required by the Occupational Health and Safety Act” e datato 20 novembre 2015, pubblicato dall’Associazione e disponibile sul suo sito web. O. Reg. 29/16, s. 6.