(3) Una persona è colpevole di violenza domestica semplice che commette un’aggressione semplice come descritto nella sottosezione (1) di questa sezione contro un attuale o ex coniuge o un figlio di quella persona, una persona che vive come un coniuge o che viveva precedentemente come un coniuge con l’imputato o un figlio di quella persona, altre persone imparentate per consanguineità o affinità che risiedono o hanno precedentemente risieduto con l’imputato, una persona che ha una relazione attuale o precedente con l’imputato, o una persona con cui l’imputato ha avuto un figlio biologico o legalmente adottato e, in caso di condanna, l’imputato sarà punito come previsto dal comma (1) di questa sezione; tuttavia, alla terza o successiva condanna per semplice violenza domestica, contro la stessa o un’altra vittima ed entro cinque (5) anni, l’imputato sarà colpevole di un reato e condannato a un periodo di reclusione non inferiore a cinque (5) né superiore a dieci (10) anni. Nella sentenza, il tribunale considererà come fattore aggravante se il crimine è stato commesso in presenza fisica o in presenza di un bambino sotto i sedici (16) anni che, al momento del reato, viveva nella residenza della vittima, nella residenza dell’autore del reato o nella residenza dove è avvenuto il reato.
(4) Una persona è colpevole di violenza domestica aggravata che commette un’aggressione aggravata come descritto nella sottosezione (2) di questa sezione contro un attuale o ex coniuge o un figlio di quella persona, una persona che vive come coniuge o che viveva precedentemente come coniuge con l’imputato, altre persone imparentate per consanguineità o affinità che risiedono o hanno precedentemente risieduto con l’imputato o un figlio di quella persona, una persona che ha una relazione attuale o passata con l’imputato, o una persona con cui l’imputato ha avuto un figlio biologico o legalmente adottato e, in caso di condanna, l’imputato sarà punito come previsto dal comma (2) di questa sezione; tuttavia, al terzo o successivo reato di violenza domestica aggravata, contro la stessa o un’altra vittima ed entro cinque (5) anni, l’imputato sarà colpevole di un reato e condannato a un periodo di reclusione non inferiore a cinque (5) né superiore a venti (20) anni. Nella sentenza, il tribunale considererà come fattore aggravante il fatto che il reato sia stato commesso in presenza fisica o all’ascolto di un bambino di età inferiore ai sedici (16) anni che, al momento del reato, viveva nella residenza della vittima, nella residenza dell’autore del reato o nella residenza in cui è avvenuto il reato. La disciplina ragionevole di un bambino, come la sculacciata, non è un reato secondo questa sottosezione (4).
(5) “Dating relationship” significa una relazione sociale come definita nella sezione 93-21-3.
(6) Ogni condanna per violenza domestica può richiedere come condizione di qualsiasi sospensione della pena che l’imputato partecipi alla consulenza o al trattamento per far cessare gli abusi domestici. L’imputato può essere tenuto a pagare tutto o parte del costo della consulenza o del trattamento, a discrezione del tribunale.
(7) Quando si indaga sulle accuse di una violazione della sottosezione (3) o (4) di questa sezione, gli agenti delle forze dell’ordine devono utilizzare il modulo prescritto per tali scopi dall’Ufficio del Procuratore Generale in consultazione con le associazioni degli sceriffi e dei capi della polizia.
(8) In qualsiasi condanna di aggressione come descritto in qualsiasi sottosezione di questa sezione che deriva da un incidente di violenza domestica, l’ordine di condanna deve includere l’indicazione “violenza domestica”. Il tribunale trasmette all’Ufficio del Procuratore Generale una copia di ogni ordinanza di condanna recante la designazione “violenza domestica”.